Coronavirus: Decreto ESTENSIONE GREEN PASS e QUARANTENE
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge 229 del 30/12/2021 che prevede nuove misure circa l'ESTENSIONE DEL GREEN PASS RAFFORZATO (Super Green Pass) e le QUARANTENE PER I VACCINATI.
Ricordiamo che il Green Pass rafforzato si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale o la guarigione dal Covid.
Estensione GREEN PASS RAFFORZATO
Dal 10 Gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l'impiego del Green Pass Rafforzato alle seguenti attività:
- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all’aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
- Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
QUARANTENE
Per i soggetti che abbiano avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 e che da massimo 120 giorni abbiano completato il ciclo vaccinale primario o dalla guarigione oppure dopo la somministrazione della dose di richiamo (3° dose o dose booster), non si applica la quarantena precauzionale.
I suddetti soggetti però:
- AVRANNO L'OBBLIGO di indossare mascherine di tipo FFP2 fino al 10° giorno successivo all'ultimo contatto col soggetto positivo.
- Nel caso risultino SINTOMATICI (febbre, tosse, difficoltà respiratorie, ecc...), dovranno EFFETTUARE UN TEST ANTIGENICO RAPIDO O MOLECOLARE al 5° giorno successivo all'ultimo contatto col soggetto positivo.
- La cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta terminerà in seguito all’ESITO NEGATIVO di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
CAPIENZE
Il decreto prevede che le capienze delle strutture saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.